Laurea specialistica in Medicina e Chirurgia (ciclo unico)

 

COMUNICAZIONI IMPORTANTIAi sensi del D.L. n.18 del 17 marzo 2020 “Cura Italia" convertito in legge n. 27/2020 del 24 aprile 2020

Studenti iscritti alla classe LM/41 (Classe delle lauree magistrali in medicina e chirurgia)

Il MUR, con nota prot. n. 8610 del 25/3/2020 avente oggetto: “Abilitazione all’esercizio della professione di Medico-Chirurgo - art. 102 -  Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27), dispone l’adeguamento dell’ordinamento della classe LM/41 alle normative citate in oggetto.

Coloro i quali hanno concluso/concluderanno il tirocinio pratico-valutativo pre-lauream con giudizio di idoneità (ai sensi del DM 58/2018), conseguita la laurea, sono abilitati all’esercizio della professione di medico-chirurgo e possono procedere all’iscrizione presso l’Ordine dei Medici.

Rilascio del titolo di abilitazione

Ai fini del rilascio dell’abilitazione professionale è richiesto il pagamento delle seguenti tasse:

  1. tassa erariale pari a € 49,90 da versarsi prima che inizi la frequenza del tirocinio pratico valutativo
  2. tassa regionale di abilitazione da versarsi all’atto della consegna del titolo di abilitazione.  

Studenti iscritti alla classe 46/S (Classe delle lauree specialistiche in medicina e chirurgia) e ordinamenti previgenti (attualmente fuori corso) oppure studenti iscritti alla classe LM/41 con coorti antecedenti alla coorte 2014 (attualmente fuori corso).

Il MUR, con nota prot. n. 8610 del 25/3/2020 avente oggetto: “Abilitazione all’esercizio della professione di Medico-Chirurgo - art. 102 -  Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18” dispone che, gli iscritti agli ordinamenti previgenti, con tirocinio pratico previsto post – laurea (ai sensi del DM 445/2001), ferme restando le norme sulla decadenza dagli studi, possono concludere il percorso di studio senza dovere necessariamente acquisire, ai fini dell’ammissione all’esame finale di laurea, il giudizio di idoneità del suddetto tirocinio pratico valutativo. In tal caso il diploma di laurea che rilascerà l’Ateneo avrà la sola valenza di titolo accademico. Resterà ferma, in ogni caso la possibilità per tali soggetti di conseguire eventualmente l’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo in un momento successivo, secondo le modalità di cui al comma 2 dell’art.102, cioè conseguendo la valutazione del tirocinio prescritta dal D.M. n. 445/2001. L’Ateneo continuerà a predisporre un separato diploma di abilitazione.
 Si ricorda che ai suddetti studenti è in ogni caso consentita l’opzione al nuovo ordinamento secondo i termini e le modalità previste.



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